Responsabilità per mobbing

In assenza della prova di vizi nell’assetto organizzativo, è esclusa la responsabilità della persona giuridica per le condotte persecutorie poste in essere da un suo dirigente a danno di un altro dipendente, ex art. 2087 c.c., per cui “il datore è tenuto ad astenersi da iniziative che possano ledere i diritti fondamentali del dipendente, e tra queste dal mobbing”.
La Sezione Lavoro della Cassazione ha, così, ritenuto di condannare al risarcimento unicamente l’autore materiale delle vessazioni a carico del lavoratore, ritenendo tali condotte estranee all’organizzazione aziendale, valorizzando, in particolare, come l’ente abbia vigilato sull’operato aziendale e adottato le opportune misure di contenimento avverso i comportamenti persecutori.
Inoltre, i Giudici di legittimità hanno rimarcato come “la responsabilità dell’Amministrazione è esclusa nei casi in cui l’attività dei suoi organi o dipendenti non sia riferibile all’ente pubblico per avere i soggetti agito per un fine strettamente personale ed egoistico, assolutamente estraneo all’Amministrazione, o addirittura contrario ai fini che essa persegue, cosi escludendo ogni collegamento con le attribuzioni proprie delle loro funzioni atteso che in tale ipotesi cessa il rapporto organico fra l’attività del dipendente e la P.A.”.

Condividi: