Obbligatorietà dell’azione penale
Il Pubblico Ministero che proceda per un reato presupposto ex D.Lgs. 231/2001 e disponga di elementi idonei ad avviare le indagini anche nei confronti dell’ente, è obbligato a svolgere tale accertamento. Infatti “l’obbligatorietà del perseguimento degli illeciti da reato degli enti discende ex se dalla previsione normativa che ha introdotto tale forma di responsabilità”, essendo i provvedimenti legislativi per natura non suscettibili di applicazione discrezionale.
È quanto si legge nella recente sentenza della Cassazione n. 143 (depositata lo scorso 5 gennaio) che ha annullato senza rinvio un’ordinanza cautelare con la quale, per reati di associazione a delinquere, corruzione, turbativa d’asta, truffa e frode nelle pubbliche forniture, era stata applicata una misura restrittiva al legale rappresentante di un ente, sebbene il rischio di reiterazione dell’attività illecita fosse stato individuato nella perdurante operatività degli schermi societari più che nell’attività dell’imputato. Secondo la Corte, infatti, l’unica misura idonea e proporzionalmente giustificata sarebbe stata, nel caso di specie, un provvedimento interdittivo nei confronti dell’ente.
Peraltro, il principio di obbligatorietà dell’azione penale per responsabilità “231” ha dirette ricadute sul rapporto tra misure cautelari applicabili alla persona fisica e quelle previste nei confronti della società. Si legge infatti in sentenza che, nel caso di commissione di illeciti che costituiscono anche il presupposto della responsabilità degli enti, “il giudizio di proporzionalità e adeguatezza delle misure deve essere svolto secondo una valutazione complessiva”, con il risultato che “ove il rischio di reiterazione risulti meglio contenibile mediante l’applicazione di una misura interdittiva nei confronti dell’ente, quest’ultima deve ritenersi di per sé adeguata e sufficiente, rendendo non necessaria l’adozione di ulteriori limitazioni alla libertà dell’autore del reato presupposto“.
Puntualizza infine la Corte che tale principio non viene meno in base alla scelta compiuta dalla pubblica accusa sulla perseguibilità della società, posto che la mancata attivazione dei poteri di indagine e delle correlate iniziative cautelari a carico degli enti non può legittimare il P.M. a concentrare la risposta repressiva nei soli confronti della persona fisica.

