Infortuni sul lavoro: il marchio CE non garantisce il datore di lavoro

Con la sentenza nr. 6566 del 20.2.2020 la Corte di Cassazione si è occupata del tema riguardante il concorso di responsabilità fra datore di lavoro e costruttore dei macchinari adoperati all’interno dell’azienda, stabilendo il seguente principio: “la responsabilità del costruttore, nell’ipotesi in cui l’evento dannoso sia stato provocato dall’inosservanza delle cautele antinfortunistiche nella progettazione e fabbricazione delle macchine… non vale ad escludere la responsabilità del datore di lavoro utilizzatore della macchina, giacchè questi è obbligato ad eliminare le fonti di pericolo per i lavoratori dipendenti chiamati ad avvalersi della macchina”.
Il datore di lavoro, in quanto garante della sicurezza dell’ambiente lavorativo, rimane infatti obbligato ad eliminare le fonti di rischio conseguenti all’utilizzo dei macchinari, ancorchè questi ultimi siano muniti della marchiatura di conformità “CE”, salvo il caso in cui l’accertamento del pericolo sia oggettivamente impossibile (allorquando, ad esempio, si tratti di vizio occulto)

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