Indebita percezione di erogazioni pubbliche
In data 26.3.2025, è stata depositata la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione (n. 11969/2025) sull’indebita percezione di erogazioni pubbliche, uno dei reati presupposto della responsabilità degli enti ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 231/2001.
La vicenda origina dalla condanna di una società per l’illecito di cui all’art. 316-ter c.p., per non avere dichiarato, nelle richieste di agevolazioni contributive connesse all’assunzione di lavoratori collocati in mobilità da un’altra impresa, la sussistenza di condizioni ostative al conseguimento del beneficio, stante il rapporto di controllo tra le due società.
Due le questioni risolte dalle Sezioni Unite. La prima sull’ambito applicativo del reato che, ha chiarito la sentenza, include non solo le ipotesi di effettiva riscossione di somme di denaro erogate dagli enti pubblici, ma anche il mero conseguimento di un risparmio di spesa per il versamento di una somma inferiore a quella dovuta “senza che assumano rilievo, a tal fine, le modalità di ottenimento del vantaggio economico derivante dall’inadempimento dell’obbligazione contributiva”.
Il secondo principio sancito dalla Cassazione riguarda, invece, la natura unitaria del reato nel caso di reiterate percezioni periodiche di contributi erogati dallo Stato. Non si realizzano infatti plurimi reati corrispondenti a ciascuna erogazione, ma si tratta di un unico illecito a consumazione prolungata, la cui realizzazione cessa con l’ultimo contributo.