Differenza tra truffa aggravata e peculato

La Cassazione (sentenza n. 30184 dello scorso 3 settembre) ha escluso la configurabilità del peculato nei confronti di un dipendente di banca incaricato della tesoreria di un ente locale, accusato di aver sostituito i beneficiari di mandati di pagamento di un Comune con soggetti compiacenti, appropriandosi così di ingenti somme di denaro.
La Corte di legittimità, da un lato, ha confermato che il tesoriere bancario riveste la qualifica di incaricato di pubblico servizio, ma ha distinto tra la mera funzione esecutiva del tesoriere, privo di poteri dispositivi, e la disponibilità giuridica del denaro, requisito essenziale per il peculato (art. 314 c.p.).
La condotta, dunque, è stata ricondotta nel delitto di truffa aggravata, poiché solo grazie all’artificio della falsificazione dei mandati di pagamento l’imputato aveva potuto distrarre le somme di denaro.

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