Combustione illecita di rifiuti

Con la sentenza n. 39162 dello scorso 4 dicembre, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sul delitto di combustione illecita di rifiuti, soffermandosi in particolare sul ruolo del committente.
È stata dunque confermata la condanna dell’amministratore e proprietario dell’area nella quale erano stati incendiati rifiuti in polistirolo per il reato di cui all’art. 256-bis D.Lgs. 152/2006, riconducendo la condotta dei dipendenti a disposizioni generali o, comunque, a una modalità operativa ordinaria dell’impresa. In tale prospettiva, è stato censurato non solo l’accatastamento incontrollato dei rifiuti sul terreno aziendale, ma anche il comportamento successivo dell’imputato, il quale, intervenuto sul posto, non aveva fornito alcuna spiegazione alternativa idonea a qualificare l’episodio come iniziativa estemporanea dei lavoratori.
La sentenza ribadisce che non è necessaria la previa contestazione dell’abbandono o del deposito incontrollato di rifiuti, essendo sufficiente l’accertamento che la combustione abbia avuto ad oggetto rifiuti gestiti in violazione delle prescrizioni poste a tutela della salute e dell’ambiente.

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