Amministratore apparente e Datore di fatto
La responsabilità di colui che svolge di fatto le funzioni datoriali, ai sensi dell’art. 299 D.Lgs. 81/2008, non esclude ma si aggiunge a quella dell’amministratore apparente della società. Lo ribadisce la Cassazione nella sentenza 15697 depositata lo scorso 22 aprile.
Statuendo su un caso di lesioni riportate da un dipendente per schiacciamento della mano dovuto alla caduta di un tubo di cemento, la Corte ha infatti rigettato il ricorso dell’amministratore di una S.r.l. che si difendeva affermando di rivestire il ruolo datoriale solo fittiziamente. E’ stato al contrario evidenziato che “la posizione di garanzia in tema di debito di sicurezza antinfortunistica deve essere riferita anche solo alla assunzione della carica di legale rappresentante della società alle cui dipendenze è posto il lavoratore e su cui i terzi fanno affidamento”.
Pur se le funzioni tipiche del Datore siano nei fatti esercitate da un altro soggetto, permane dunque, in capo al titolare formale del rapporto di lavoro, la posizione di garanzia, a meno che questi non abbia investito altri soggetti delle funzioni prevenzionistiche tramite delega.