Responsabilità del Datore e valutazione del rischio

“Una adeguata valutazione del rischio deve prevedere il pericolo insito nella lavorazione o nell’ambiente di lavoro, non solo in modo generico, ma in relazione alla casistica concretamente verificabile” e il Datore è tenuto a vigilare costantemente sulle condizioni di sicurezza stabilite nel DVR.
Sono i principi espressi dalla Cassazione nella sentenza dello scorso 24 ottobre, n. 34696, che ha confermato la responsabilità del legale rappresentante di una s.r.l. per l’infortunio di un panettiere, dipendente della società, che aveva riportato delle lesioni scivolando sul pavimento bagnato del laboratorio, in assenza di un Documento di Valutazione dei Rischi e delle connesse misure di prevenzione.
La Corte rammenta che il dovere principale che la normativa impone ai Datori, ai dirigenti, ai committenti, ai Preposti e, in generale, a tutti coloro che si definiscono “garanti” è quello di organizzare un sistema atto a prevenire efficacemente gli infortuni, mediante una preliminare individuazione dei rischi presenti sul luogo di lavoro.
In questa ottica, il DVR “è un documento che il Datore di lavoro deve elaborare con il massimo grado di specificità, restandone egli garante: l’essenzialità di tale documento deriva con evidenza dal fatto che, senza la piena consapevolezza di tutti i rischi per la sicurezza, non è possibile una adeguata politica antinfortunistica”.

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