Ostacolo alla vigilanza dei revisori

La Corte di Cassazione è stata chiamata ad intervenire sulla colpevolezza del Presidente del Consiglio di Amministrazione di una cooperativa per il reato di ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, ai sensi dell’art. 2638 c.c., norma richiamata dall’art. 25 ter D.Lgs. 231/2001: in particolare, la contestazione mossa avrebbe riguardato la fraudolenta alterazione delle giacenze della merce, tale da simulare l’esistenza di prodotto contabilizzato e così fuorviare la società di revisione.
La sentenza sottolinea come la condotta tipica di citato illecito può consistere in qualsiasi forma di intralcio all’attività di controllo, anche mediante omissione di comunicazioni dovute, purché ne derivi una concreta compromissione dell’attività ispettiva.
I Giudici di legittimità valorizzano pertanto il contributo concorsuale del vertice societario, osservando come sia sufficiente che il Presidente del CdA, in ragione della posizione rivestita, rafforzi o avalli l’azione degli esecutori materiali. Nel caso di specie, la responsabilità è stata ravvisata non già per un intervento esecutivo diretto, ma per avere consapevolmente condiviso e sostenuto l’operazione fraudolenta volta a coprire il disallineamento delle giacenze e ad ostacolare la vigilanza.

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