Ostacolo ai controlli ambientali
Con la sentenza n. 6294 del 17 febbraio 2026, la Cassazione ha chiarito il discrimine tra il delitto di impedito controllo, di cui all’art. 452-septies c.p., presupposto della responsabilità ex D.Lgs. 231/2001, e la contravvenzione prevista dall’art. 137, comma 8, D.Lgs. 152/2006.
La vicenda riguardava il titolare di una ditta di spurghi, condannato per avere concretamente ostacolato l’attività di verifica sui pozzetti di scarico fognario del proprio stabilimento. Dalla ricostruzione dei fatti emergeva una sequenza di condotte progressive e impeditive: il rifiuto di attendere il completamento delle operazioni, l’allegazione di impegni urgenti e, infine, la materiale rimozione della strumentazione utilizzata dai tecnici incaricati del controllo.
Secondo i Giudici di legittimità, tali comportamenti integrano l’art. 452-septies c.p., che non punisce il mero diniego di accesso in quanto tale, ma la condotta dolosa che impedisca, intralci o eluda le funzioni di vigilanza e controllo ambientali, oppure ne comprometta gli esiti. D’altro canto, la contravvenzione di cui all’art. 137, comma 8, D.Lgs. 152/2006, che opera in via residuale, può trovare applicazione solo nelle ipotesi in cui il titolare dello scarico non consenta l’accesso senza che ne derivi l’intralcio o l’elusione dell’attività di controllo, oppure quando la condotta sia ascrivibile a colpa.

