Nessuna turbativa senza gara

Con sentenza n. 6875 dello scorso 20 febbraio, la Cassazione ha ribadito che la turbata libertà del procedimento di scelta del contraente, delitto di cui all’art. 353-bis c.p. richiamato dall’art. 24 D.Lgs. 231/2001, presuppone l’esistenza di una procedura comparativa normativamente imposta.
Quando la disciplina di riferimento consente l’affidamento diretto, l’eventuale scelta della stazione appaltante di acquisire manifestazioni d’interesse o di “procedimentalizzare” la selezione non muta pertanto la natura dell’affidamento stesso.
La Corte ha chiarito, inoltre, la corretta qualificazione del reato, rispetto al quale l’alterazione penalmente rilevante si configura in una fase precedente alla pubblicazione del bando, mentre l’art. 353 c.p. (“turbata libertà degli incanti”) presuppone condotte successive allo stesso, idonee a turbare una procedura comparativa già avviata.
Nel caso di contratti legittimamente conclusi con affidamento diretto, in base ai presupposti dell’art. 50 D.Lgs. 36/2023, la legge stessa esclude la necessità di una competizione e riconosce ampia discrezionalità nella scelta del contraente: l’acquisizione volontaria di preventivi o di interessamenti resta al più un vincolo autoimposto, rilevante sul piano della legittimità amministrativa degli atti, non su quello penale.

Condividi: