Infortuni sul lavoro e responsabilità del Preposto
Il Preposto è responsabile dell’infortunio verificatosi durante un’attività preparatoria rispetto a quella assegnata formalmente al lavoratore, se si tratta di una mansione comunque svolta sotto la sua supervisione.
Lo ha affermato la Cassazione, nel confermare la condanna di un capocantiere per le lesioni riportate da un operaio, caduto da una scala mentre puliva il soffitto prima di un intervento di rifacimento dell’intonaco (sentenza n. 32520, depositata il 1 ottobre u.s.).
La difesa dell’imputato aveva evidenziato che l’attività svolta non era oggetto dell’incarico assegnato al lavoratore e dunque doveva ritenersi abnorme. La Corte ha respinto tale impostazione, ribadendo il consolidato principio in base al quale, perché l’incidente possa ricondursi all’infortunato, “la condotta del lavoratore deve collocarsi in qualche modo al di fuori dell’area di rischio della lavorazione in corso”.
Nel caso di specie, l’abnormità del comportamento del dipendente è stata esclusa perché l’attività di pulitura in cui era impegnato era sì preparatoria, ma non estranea alle sue mansioni. Inoltre, il preposto “era presente nelle immediate vicinanze, impegnato a sovraintendere e monitorare l’operato dei due operai in un cantiere di ridotte dimensioni” e, quindi, titolare di una posizione di garanzia rispetto alla sicurezza dei lavoratori ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. 81/2008, con i poteri necessari per impedire l’evento lesivo in concreto verificatosi.

