Frode in commercio aggravata vendere prosciutto “tipo Parma” anche se il cliente non chiede la dop

La norma incriminatrice tutela l’interesse del consumatore e del produttore: irrilevanti la pattuizione specifica fra le parti e l’eventuale prassi mercantile se il prodotto non ha alcun collegamento con l’Emilia.

Scatta la frode in commercio aggravata per il negoziante che vende un prosciutto tipo “tipo Parma” anche se il cliente non gli chiede il crudo dop, dunque tutelato dalla denominazione di origine protetta. Il reato ex articolo 515 c.p. si configura perché all’acquirente è consegnata una cosa diversa per origine, provenienza e qualità da quella dichiarata, mentre la circostanza ex articolo 517 bis c.p. scatta perché c’è la violazione delle norme sulla denominazione di origine: non conta tanto la pattuizione che è avvenuta fra l’esercente e l’avventore quanto la necessità di garantire la correttezza degli scambi commerciali, tutelando sia la fiducia dei consumatori sia gli interessi dei produttori. E’ quanto emerge da una sentenza pubblicata il 30.9.2025 dalla terza sezione penale della Cassazione.

Condividi: