Coordinatore per la Sicurezza

Con la sentenza n. 33954 del 16 ottobre scorso, la Cassazione si è espressa in tema di responsabilità del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE), in caso di infortunio occorso in un cantiere con compresenza di più imprese.
La pronuncia conferma la condanna disposta nei confronti, tra gli altri, del CSE per l’omicidio colposo, aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche, del lavoratore/titolare di un’impresa individuale che operava come subappaltatrice nell’ambito di lavori commissionati per la riparazione di un acquedotto. In particolare, durante le attività di sostituzione di una saracinesca, l’operatore veniva investito mortalmente da un getto d’acqua in pressione contenuta nelle condotte.
La Corte richiama in premessa la disciplina del rischio interferenziale in caso di appalto, che coinvolge pienamente il committente nell’attuazione delle misure di sicurezza, avendo il legislatore optato per “la responsabilizzazione del soggetto per conto del quale i lavori vengono eseguiti”. In tale contesto, si legge nella sentenza, la posizione di garanzia del Coordinatore, nominato dal committente, si affianca in modo autonomo a quella di quest’ultimo e del Datore di lavoro, rilevando in caso di rischio interferenziale per la contemporanea attività di più imprese, con aumento del rischio infortunistico. “L’alta vigilanza della quale fa menzione la giurisprudenza di legittimità, lungi dal poter essere interpretata come una sorta di contrazione della posizione di garanzia, costituisce la modalità con cui vanno adempiuti i doveri tipici” del CSE.
Infatti, mentre le figure operative presenti in cantiere hanno poteri/doveri di intervento diretto ed immediato, il Coordinatore deve attivarsi quando constati gravi pericoli, ai sensi dell’art. 92, comma 1, lett. f), D.Lgs. 81/2008. Trattasi di una “norma di chiusura che attribuisce al Coordinatore per l’Esecuzione il potere-dovere di intervenire direttamente sulle singole lavorazioni pericolose. Il che implica anche la necessità legale di frequentare il cantiere con una periodicità compatibile con la possibilità di rilevare le eventuali lavorazioni pericolose”. Una periodicità, puntualizza la Corte, “significativa e non burocratica”: il Coordinatore non può esimersi, come invece accaduto nel caso di specie, dal prevedere momenti di verifica della effettiva attuazione delle misure di sicurezza.

Condividi: