Sicurezza sul lavoro e misure di prevenzione
In caso di infortunio mortale di un dipendente, non si può dichiarare la colpevolezza di un Datore, nè di un ente ex art. 25 septies D.Lgs. 231/2001, basandosi sulla “distorsione retrospettiva del ‘senno di poi’ (hindsight bias), mediante la quale si tende a ritenere prevedibile un evento, una volta che l’evento è ormai noto, e a costruire di conseguenza la regola cautelare (nel caso individuata nella “procedimentalizzazione” della lavorazione) che avrebbe potuto impedirlo”.
Così la Cassazione ha annullato con rinvio una condanna pronunciata nei confronti di una s.r.l. e del suo titolare per un incidente ad un lavoratore esperto, rimasto folgorato nel corso di alcune operazioni di precollaudo di un trasformatore (sentenza n. 37972 del 24 novembre scorso).
Pur riconoscendo il comportamento incauto dello stesso lavoratore, la Corte d’Appello aveva addebitato al Datore l’omessa procedimentalizzazione dell’attività, senza tuttavia chiarire come si sarebbero dovute redigere le regole cautelari necessarie a prevenire l’evento infortunistico né come tale omissione avesse concorso a causare l’incidente.
Per la Suprema Corte, l’erroneità di tale impostazione è evidente, considerato che “la creazione ex post della regola cautelare comporterebbe la prevedibilità di gran parte degli eventi dannosi, per cui la colpa sarebbe (quasi) sempre configurabile, camuffando sotto il velo della colpa situazioni di vera e propria responsabilità oggettiva”. L’addebito colposo deve infatti essere formulato sulla base di una valutazione ex ante, considerando la prospettiva del soggetto agente prima che si concretizzi la situazione di rischio e precisando quale condotta egli avrebbe potuto e dovuto tenere per evitare o attenuare le conseguenze dell’evento dannoso.

