Traffico di influenze illecite: la prima pronuncia della Cassazione

Con la sentenza n. 17980/2019, depositata lo scorso 30 aprile, la Cassazione si è pronunciata per la prima volta sulla nuova fattispecie di traffico di influenze illecite ex art. 346 bis c.p. introdotta dalla Legge n. 3/2019 ed in vigore dal 31 gennaio scorso.
Nel caso di specie, l’imputato era stato condannato per il reato di millantato credito di cui all’art. 346 c.p., oggi abrogato per l’effetto della sopra citata novella. Sul punto, la Suprema Corte ha in primo luogo riconosciuto la continuità normativa tra il previgente art. 346 c.p. ed il nuovo art. 346-bis c.p.: a seguito della novità normativa, infatti, la fattispecie di traffico di influenze illecite ricomprende anche le condotte di vanteria prima riconducibili al millantato credito. Più precisamente “la norma equipara, dunque, sul piano penale la mera vanteria di una relazione o di credito con un pubblico funzionario soltanto asserita ed in effetti insussistente (dunque la relazione solo millantata) alla rappresentazione di una relazione realmente esistente con il pubblico ufficiale da piegare a vantaggio del privato”.
Considerata tale equiparazione è “rimessa al prudente apprezzamento del giudicante la graduazione della risposta sanzionatoria in funzione dell’effettiva gravità in concreto dei fatti”.
Il Collegio ha poi evidenziato che è stato introdotto un trattamento sanzionatorio più mite, essendo prevista oggi soltanto la pena detentiva ed una cornice edittale inferiore rispetto al passato.
Alla luce di tale considerazione, la pena precedentemente applicata nel giudizio di merito è stata ritenuta ingiusta, dovendo trovare applicazione per le condanne non definitive il successivo trattamento più favorevole ai sensi dell’art. 2, comma 4, c.p..
E’ stato inoltre precisato che “sussiste il dovere del giudice della cognizione di applicare la lex mitior anche nel caso in cui la pena inflitta con la legge previgente rientri nella nuova cornice sopravvenuta”. Ciò, in virtù dei principi di principi di uguaglianza e proporzionalità, nonché della finalità rieducativa della pena.

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