INFORTUNIO DURANTE LE OPERAZIONI DI SCARICO

Con la sentenza nr. 1472 del 2019 la Corte di Cassazione ha ribadito l’importanza della specifica formazione dei lavoratori e la relativa verifica quanto al rispetto delle modalità di esecuzione della prestazione lavorativa.
Nel caso concreto un dipendente aveva riportato gravi lesioni mentre stava eseguendo delle operazioni di carico di un macchinario al di fuori delle proprie abituali mansioni, a fronte di istruzioni che erano state impartite solo oralmente e a fronte di mezzi in dotazione da ritenere inidonei.
La Suprema Corte ha confermato la responsabilità penale del datore di lavoro per non aver dotato il dipendente di strumenti adeguati alla movimentazione dei carichi e per non aver proceduto ad una corretta formazione in relazione alle mansioni affidate al medesimo.
In particolare la Cassazione ha affermato che “neanche il comportamento imprudente del lavoratore concorrente con la violazione delle norme antinfortunistiche può mandare esente il datore di lavoro, dato che gli obblighi a carico di quest’ultimo non si arrestano all’acquisizione dei presidi volti ad assicurare la protezione dei singoli dipendenti ma impongono la vigilanza sulla loro integrale e corretta utilizzazione, in quanto il datore di lavoro non deve solo predisporre le idonee misure di sicurezza ed impartire le direttive da seguire a tale scopo, ma anche e soprattutto controllarne costantemente il rispetto da parte dei lavoratori, di guisa che sia evitata la superficiale tentazione di trascurarle”.
L’eventuale addebito di imprudenza al lavoratore non neutralizza in ogni caso la responsabilità del datore di lavoro “poichè l’esistenza del rapporto di causalità tra la violazione e l’evento può essere esclusa unicamente nei casi in cui sia provato che il comportamento del lavoratore sia stato abnorme e che proprio queste imprevedibilità ed eccezionalità abbiano dato causa all’evento”.